Come vi ho già fatto sapere precedentemente, nel giugno 2013 è stata emessa la sentenza di appello dal Tribunale d’Appello di Torino, in Italia. Io non ho letto le motivazioni della sentenza di appello, ma anche il Tribunale di Appello ha emesso una sentenza di colpevolezza. Anzi, mentre nella sentenza di primo grado gli anni di reclusione erano sedici, in quella di secondo grado sono diventati diciotto, e si può dunque ritenere che la Corte d’Appello abbia confermato le conclusioni basilari della Corte distrettuale di Torino.
- La legge italiana
A tal proposito, in Italia esisteva già dal 1956 una legge sulle polveri sottili, ma nel 1988 furono vietati tutti i prodotti contenenti amianto, e fu introdotto il dovere di rimuoverlo dagli edifici che superassero dei valori limite stabiliti. Inoltre nel 1992, secondo la Legge n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, fu vietata l’estrazione, la produzione e il commercio di manufatti contenenti amianto, e fu deciso di effettuare un’indagine sulle aziende che utilizzavano amianto e su quelle specializzate sulla sua rimozione, nonché una ricerca di tutti gli edifici contenenti amianto. Inoltre nel 2000 uscì un decreto sulla previdenza sociale, che dice che tra gli assegni previdenziali per gli infortuni da lavoro elargiti dall’INAIL fossero aggiunti anche quelli per le sofferenze psicologiche. Nel 2008 fu poi promulgata la Legge 81, sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, in cui furono accorpate diverse norme che prima erano divise in vari decreti e leggi.
Si può ritenere che proprio perché c’è una legislazione così severa riguardo la regolamentazione dell’amianto, dal Tribunale di Torino sia venuta fuori una sentenza del genere.
In verità le pagine delle motivazioni della sola sentenza di primo grado sono 713. Poiché non sono in grado di comprenderle e tradurle tutte, vi presenterò solo alcune parti che mi interessavano. Siccome ci sono molte parole specialistiche, vi prego di perdonarmi se dovessero esserci delle imprecisioni.
- Sul cancro ai polmoni dovuto all’amianto
Nel paragrafo 10-c “I carcinomi polmonari da amianto” della sentenza, è una cosa riconosciuta che l’asbestosi, le placche pleuriche, il cancro ai polmoni e altri sintomi abbiano una relazione diretta con le polveri d’amianto, ma se si parla dei carcinomi polmonari da amianto, viene riportato quanto segue (pagg. 408 e seguenti).
A differenza dei mesoteliomi pleurici, i carcinomi polmonari hanno un’eziologia multifattoriale, il che significa che l’amianto non rappresenta la sola causa di tale patologia.
Sull’argomento si è già citato il fondamentale studio epidemiologico relativo al rapporto tra amianto e carcinomi polmonari pubblicato da Richard Doll nel 1955, nonché lo studio di Vigliani, Mottura e Maranzana del 1965 su 879 casi di asbestosi in Piemonte e Lombardia.
Nel 1967, una nuova revisione della letteratura scientifica sull’argomento viene effettuata da Donna che, nelle conclusioni, afferma che “ i dati della letteratura possono, con buona verosimiglianza, spingere ad ammettere la dipendenza dall’asbesto di una neoplasia pleurica o polmonare primitiva insorta in un asbestosico o comunque in un lavoratore dell’amianto”, e in una revisione del 1987 J.C. McDonald e A.D. McDonald riportano che, nei lavori successivi a quello di Doll del 1955, non è mai stata messa in dubbio l’associazione tra asbesto e tumore polmonare
.”
Così anche in Italia si può dimostrare che si sapeva già dal 1965 che c’è una correlazione diretta tra l’amianto e i tumori polmonari.
In realtà anche in Giappone, fino a questo punto, riguardo agli esempi di decessi diagnosticati come tumori polmonari, c’è un movimento che vorrebbe ricercare un elenco completo e riesaminare se questi casi abbiano avuto una relazione diretta con le polveri d’amianto. Ci si aspettano dei risultati perché le polveri d’amianto lasciano delle tracce inconfondibili ed è possibile fare la richiesta di analisi in qualità di infortunio sul lavoro.
- La responsabilità dei massimi vertici dell’azienda
Sui motivi base che portano a considerare responsabili i massimi vertici e a dare loro una pena sia civile che penale così pesante, come è successo nella sentenza di Torino, si può commentare sulla loro esistenza nel Codice Penale.
Nell’articolo 437 del Codice Penale italiano intitolato “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro” c’è scritto “Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni” e sono dunque fissate delle pene molto pesanti. Riguardo alla responsabilità degli imputati, nella sentenza c’èra una grossa diatriba per decidere se questo articolo dovesse essere applicato o meno (pagg. 472-495 della sentenza).
Da quanto sostengono gli avvocati degli imputati, “in questo articolo si parla di un reato non premeditato, ma poiché non viene indicato con precisione nei dettagli quali siano gli obblighi da compiere, la cosa va contro il principio della determinazione dei reati e delle pene stabilito dalla Costituzione”. Sembra che questi avvocati abbiano poi richiesto di specificare nei dettagli quali fossero questi obblighi. A tal riguardo nella sentenza sono riportati diversi punti di vista, ma da quello che ho capito io, riassumendo, questo è quello che dovrebbe essere uscito fuori.
Per quanto riguarda il problema degli obblighi, questo ha a che fare con la differenza di livello di tecnologia da utilizzare, e viene spiegato che l’imprenditore ha l’obbligo di utilizzare la migliore tecnologia disponibile al momento. In realtà nel caso in esame, tale questione non è da ritenersi motivo di grossa discussione, poiché ciò che viene contestato agli imputati non è se abbiano o meno preso i migliori accorgimenti per la prevenzione, bensì che abbiano totalmente omesso di adottare misure e sistemi di protezione efficienti”. Sono due i motivi per i quali nell’articolo 437 del Codice Penale non sono stabiliti nei dettagli gli accorgimenti da prendere. Il primo motivo è che nessuna azienda andrebbe più ad adottare tecnologie e sistemi innovativi, dovendo confrontarsi con quelli già praticati ed acquisiti. Il secondo motivo è che quand’anche si individuassero nuove tecnologie più avanzate ed efficaci, ma più costose, sarebbe facile per le imprese del settore accordarsi, per evitare che esse vengano adottate.
Pare che si possa ritenere che qualcosa del genere sia già capitato proprio nel settore dell’industria del cemento-amianto e proprio nel periodo ralativo al caso di questo processo. Il testimone Mittelholzer, che dal 1984 al 1986 è stato amministratore delegato della Eternit Italia Spa, è comparso a testimoniare in questo processo nel luglio del 2010. Secondo la sua testimonianza, verso l’inizio degli anni Ottanta, si era trovato il modo di sostituire l’amianto con una diversa miscela fatta di un misto di fibre alternative, che dava luogo ad un prodotto altrettanto efficace del cemento-amianto. Questo prodotto non fu sviluppato perchè diverse aziende del settore non si erano dichiarate disposte ad adottare tale innovativa tecnologia, solo perché ritenuta meno conveniente dal punto di vista economico. Di conseguenza, il prezzo di questo nuovo prodotto rimase alto, e anche le aziende che volevano usare questa nuova tecnologia non poterono fare a meno di rinunciarvi.
Sembra inoltre che nella sentenza sia stato riconosciuto il dolo solo dal fatto che “nonostante si sapesse dell’esistenza di migliori tecnologie, si evitò volutamente di adoperarle.”
È così che, per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, è stata emessa una sentenza di carcerazione per i top manager imputati, ma in realtà quella sull’amianto sembra che non sia stata la prima. Nel dicembre del 2007 in un’acciaieria di Torino ci fu un incidente causato da un incendio che portò alla morte di 7 lavoratori. Il 15 aprile del 2011 il Tribunale di Torino emise una sentenza di condanna a 16 anni e sei mesi di reclusione per i massimi dirigenti della multinazionale tedesca Thyssenkrup, e ad altre condanne degli altri quadri dirigenziali per un massimo di 13 anni e sei mesi.
In Giappone, se il presidente di un’azienda che ha provocato uno scandalo si scusa davanti alla stampa inchinandosi e abbassando la testa, e dà le dimissioni, la cosa finisce lì, ma in Italia sembra che le cose siano molto diverse.
In Giappone oggigiorno a livello sociale c’è una sudditanza nei confronti delle grandi aziende. Quasi non ce ne sono che si assumono delle responsabilità sociali e legali. Un esempio emblematico è sicuramente quello della TEPCO per l’incidente avvenuto alla centrale nucleare di Fukushima.
È sicuro che se queste aziende continueranno ad avere un senso di responsabilità sociale e legale così ambiguo, si avrà senz’altro il tragico risultato che molti lavoratori e cittadini potranno rimanere vittime di qualche ingiustizia.
Avv. Atsumi Reiko
Traduzione di Diego Lasio