Il 26 dicembre 2012 ha avuto inizio il Governo Abe, e da allora si è fatto sempre più rumoroso il dibatitto su una riforma della Costituzione. Il Partito Liberaldemocratico già nell’aprile del 2012 aveva comunicato che stava lavorando a un abbozzo di una riforma della Costituzione, ma il Governo Abe, per poter facilitare la riscrittura completa della Costituzione, sta prima di tutto cercando di cambiare l’articolo 96 di quella attuale che ne regola le procedure per la modifica.
L’Associazione Nazionale degli Avvocati giapponesi il 14 marzo di quest’anno ha immediatamente fatto un comunicato riguardante il problema della riforma dell’articolo 96 con “l’articolo di opinione contro la proposta di alleviamento dei requisiti necessari per l’articolo 96 della Costituzione” (vedi link collegato).
In particolare, in questo comunicato viene presentata anche una “comparazione con le Costituzioni di altri Paesi stranieri”, tra i quali la Romania, la Corea del Sud, l’Albania, la Bielorussia, le Filippine, gli Stati Uniti d’America, la Germania, la Francia. Riguardo all’Italia c’è scritto che “viene formata una commissione temporanea congiunta di parlamentari che si deve riesprimere una seconda volta a riguardo, e che la seconda volta necessita della maggioranza dei due terzi, dopodiche viene svolto un referendum popolare approvativo”.
Probabilmente, poichè in questa definizione ci potrebbero essere alcuni punti difficili da comprendere, vorrei presentarvi per la sua interezza le regole che fissano la modifica della Costituzione della Repubblica Italiana (di seguito chiamata per abbrevazione semplicemente Costituzione Italiana).
Art. 138 della Costituzione Italiana
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli Regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Quando si dice “ciascuna Camera”, si intende la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica (l’antica assemblea di anziani), che insieme formano il Parlamento.
Con il termine “maggioranza assoluta” del primo paragrafo, non si indica un numero preciso di persone, ma siccome nel caso in cui le due camere riunite prendano una decisione con la maggioranza dei due terzi ciascuna, non si tiene il referendum, per “maggioranza assoluta” si deve pensare alla normale maggioranza, che è inferiore ai due terzi.
A proposito, in Giappone solo i requisiti per proporre una riforma sono un problema, ma nella Costituzione Italiana c’è un’altra norma relativa alle revisioni costituzionali.
In realtà, cioè, l’articolo 139 dice che “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. Ciò indica lo spostamento di sovranità o potere, che non può essere cambiato ad esempio da una repubblica a una monarchia. Questa norma può sembrare ovvia e scontata, ma è in verità una norma fondamentale che non può essere tralasciata.
Nella proposta di riforma costituzionale annunciata questa volta dal Partito Liberaldemocratico, c’è scritto esplicitamente che “l’Imperatore è il Sovrano del Giappone”, ma nell’attuale Costituzione del Giappone la parola “sovrano” non viene usata. Di conseguenza nella teoria c’è molta confusione quando si fa la domanda “Chi è l’attuale sovrano del Giappone?” , e non esiste un’opinione universalmente riconosciuta. Tuttavia, il professor Miyazawa Toshiyoshi ha dato la seguente definizione: “il Sovrano è il capo di un Paese, ed è un’istituzione nazionale che possiede il requisito di rappresentare esternamente la Nazione come fa un padrone”. Inoltre ha commentato che poiché nella Costituzione Meiji era stata fissata la norma che diceva che “l’Imperatore è il sovrano dello Stato, e osserva la sovranità”, l’Imperatore durante la Costituzione Meiji era proprio questo “sovrano”. L’attuale abbozzo del Partito Liberaldemocratico ha chiaramente l’intenzione di restaurare “la monarchia con l’Imperatore come sovrano”.
Quindi, poiché la proposta del Partito Liberaldemocratico con frasi del tipo “l’Imperatore è il sovrano” è una modifica proprio della forma di governo, dal punto di vista dell’articolo 139 della Costituzione Italiana non può essere accettata perché irregolare nella sua stessa proposizione.
Inoltre, nella Costituzione Italiana, nell’articolo 87 c’è scritta la norma “Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato”, ma esso “è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri” (Art.83), ed è perciò chiaramente una figura che rientra nei limiti della forma repubblicana.
Avvocato Atsumi Reiko
Traduzione di Diego Lasio