Come visto nel post precedente, la Costituzione della Repubblica Italiana è una di quelle molto rigide, ma le persone che vorrebbero modificare la Costituzione argomentano dicendo che “nonostante tutto, anche nei Paesi che hanno una Costituzione rigida ci sono state diverse modifiche, e anche in Italia in passato si è potuto cambiarla per ben 16 volte! Quindi il fatto che in Giappone non sia mai stata modificata è molto strano!”.
A tal proposito vorrei analizzare gli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana (qua di seguito la chiamerò solo Costituzione Italiana) che sono stati modificati.
La Costituzione Italiana è stata promulgata nel dicembre del 1947, ed è entrata in vigore dal 1 gennaio del 1948. Di conseguenza, la Costituzione Giapponese, che è stata promulgata nel novembre del 1946 (anno 21 dell’era Showa) ed è entrata in vigore il 3 maggio del 1947 (anno 22 dell’era Showa), ha un’evoluzione abbastanza simile.
Le 16 revisioni apportate sono le seguenti:
9 febbraio 1963 – modifica della distribuzione dei seggi di entrambe le camere (artt. 56 e 57), e durata della carica di senatore della Repubblica (art. 60);
27 dicembre 1963 – modifica che ha portato all’istituzione della Regione Molise (artt.131 e 57);
22 novembre 1967 – riduzione del periodo di incarico dei giudici della Corte Costituzionale (art. 135);
16 gennaio 1989 – autorizzazione a procedere in giudizio e competenza processuale sui reati commessi dai Ministri (artt. 96, 134 e 135);
4 novembre 1991 – riduzione del periodo in cui il Presidente della Repubblica può avvalersi del diritto di sciogliere le Camere;
6 marzo 1992 – modifica ai commi riguardanti le leggi sulla riduzione della pena (indulto) e sull’amnistia (art. 79);
29 ottobre 1993 – annullamento parziale del non luogo a procedere per immunità parlamentare (art. 68);
23 novembre 1999 – rafforzamento del diritto di autonomia delle Regioni e introduzione dell’elezione diretta del Presidente della Regione (artt. 121-123, 126);
17 gennaio 2000 – assicurazione di un giusto processo e garanzia dei diritti degli imputati in un processo penale (art. 111);
23 gennaio 2001 – istituzione della circoscrizione elettorale Estero (art. 48);
31 gennaio 2001 – determinazione del numero di rappresentanti parlamentari eletti dalla circoscrizione Estero (artt. 56 e 57);
18 ottobre 2001 – riforma dei principi del rapporto tra lo Stato centrale e gli enti locali (Seconda Parte, Titolo Quinto);
23 ottobre 2002 – eliminazione della privazione dei diritti civili agli eredi della dinastia Savoia e del divieto agli eredi maschi di tornare nel territorio nazionale (norma di transizione);
30 maggio 2003 – costituzionalizzazione del provvedimento di incentivo alla partecipazione politica delle donne (art. 51);
2 ottobre 2007 – introduzione dell’abolizione della pena di morte (art. 27);
20 aprile 2012 – introduzione tra i principi fondamentali dell’obbligo di pareggio del bilancio e rafforzamento dei poteri del governo in ambito finanziario (artt. 81, 97, 117 e 119)
Queste sedici revisioni riguardano in gran parte articoli relativi al Governo, e sono pochissimi quelli relativi ai diritti umani. Ho provato a fare una semplice analisi.
Analizziamo le norme del 2001 riguardanti il diritto al voto dei cittadini italiani residenti all’estero. In realtà nel caso del Giappone non c’è bisogno di modificare la Costituzione, ma basterebbe cambiare la Legge elettorale per le cariche pubbliche, e difatti nell’aprile del 1998 é stato aggiunto il capitolo 4 parte 2 alla Legge elettorale per le cariche pubbliche, e sono state apportate delle migliorie dall’articolo 30 comma 2 in poi.
Inoltre nel 2007 è stata modificata la norma sull’abolizione della pena di morte. Precedentemente la norma prevedeva ciò: “non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”. Con la modifica la pena di morte non viene ammessa in assoluto, senza eccezioni. Dopo che nel 1947 fu eseguita la pena di morte, questa non è stata più applicata, e pertanto, da quanto ho sentito, praticamente non ci sono state proteste quando è stata applicata questa modifica.
A tal proposito, per quanto riguarda le pene, poiché nella Costituzione Giapponese a riguardo non si va oltre all’articolo 36 che dice che “sono vietate torture e pene crudeli da parte di funzionari pubblici”, se per esempio si volesse arrivare, come in Italia, a una norma che dica che “non è ammessa la pena di morte”, non si dovrebbe modificare la Costituzione, ma bensì, motivando con il fatto che “la pena di morte è una pena crudele”, basterebbe modificare il Codice Penale.
Nel 2003 ci sono state delle modifiche riguardanti alla partecipazione delle donne alla politica. Questa è una revisione che riguarda l’estensione dei diritti umani, ma poichè nell’articolo 3 della Costituzione Italiana c’è scritto che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, non è chiaro perchè questa revisione sia stata necessaria. Ora, esistendo già nella Costituzione giapponese gli articoli 14 e 24, si può pensare che non ci sia bisogno di una revisione costituzionale che preveda delle misure attive per la partecipazione delle donne alla politica. In realtà, nel 1999, anche se non è ancora sufficiente, fu stipulata ed entrò in vigore una legge chiamata “Legge base sociale per la partecipazione comune di uomini e donne”.
Nel 2000 fu esteso in maniera considerevole l’articolo 111 riguardante le norme relative ai processi. Il nuovo comma 1 recita che “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”. Gli altri commi hanno l’obiettivo di proteggere i diritti dell’imputato di un processo in una causa penale. Nella Costituzione giapponese, oltre all’articolo 31 secondo il quale “a nessuna persona può essere tolta la vita e la libertà, nè gli si può infliggere una pena al di fuori delle procedure previste dalla legge”, ci sono altri articoli, come il 37 e il 38, che proteggono i diritti dell’imputato di una causa penale.
Guardandola in questo modo, non si può forse dire che quasi non esistano articoli della Costituzione giapponese che necessitino di una revisione costituzionale, tra le questioni delle modifiche riguardanti i diritti umani?
Ora invece proverò ad analizzare le revisioni che riguardano il governo.
Sulla modifica del 1963 riguardante la spartizione dei seggi parlamentari delle due Camere, è una revisione fatta per fissare nella Costituzione Italiana il numero dei parlamentari, rispettivamente in “630 deputati” con l’articolo 56, e in “315 senatori” con l’articolo 57. In Giappone, sul numero dei seggi parlamentari , secondo l’articolo 43 della Costituzione, “il numero dei parlamentari delle due Camere è fissato dalla legge”, e viene stabilito dall’articolo 4 della “Legge elettorale per le cariche pubbliche”. Di conseguenza la modifica del numero dei parlamentari non è una questione di revisione costituzionale.
Allo stesso modo, la revisione del 1963 che portò all’istituzione della Regione Molise era scontata, perché nell’articolo 131 della Costituzione Italiana sono elencate tutte le 20 Regioni che compongono la Repubblica Italiana. Poiché nella Costituzione giapponese non esiste una simile norma, anche quando per esempio Okinawa fu restituita e divenne una Prefettura, non ci fu nessuna procedura di revisione costituzionale.
La revisione costituzionale del 2012 fu apportata perché l’Italia era in una crisi finanziaria, modificando il metodo della chiusura del bilancio e della presentazione della finanziaria, per adeguarlo alle norme base dell’Unione Europea.
In modo semplice ho dato uno sguardo generale alle 16 revisioni costituzionali effettuate in Italia, ma queste non sono questioni basilari come quelle che stanno diventando un problema oggigiorno in Giappone, e si capisce che sono molto diverse da quello che i giapponesi immaginavano.
Ho provato dentro di me il pericolo insito nel discutere di un argomento paragonando qualsiasi cosa con un’altra in maniera superficiale e semplicistica.
Avvocato Atsumi Reiko
Traduzione di Diego Lasio