Sulla parità dei sessi
Tra le proposte di revisione della Costituzione giapponese portate avanti dal Partito Liberalpopolare, c’è anche quella che prevede la modifica dell’articolo 24.
A tal riguardo, ho fatto una piccola ricerca sulle norme relative alla famiglia e alla donna presenti nei vari Paesi del mondo. Così facendo ho pensato che ci si potesse fare un’idea degli standard internazionali.
È solo una breve analisi, ma ho consultato due volumi. Uno si intitola “Raccolta delle Costituzioni del Mondo e commenti” della casa editrice Sanseido, e l’altro “Raccolta delle Costituzioni del Mondo” della casa editrice Iwanami Bunko (prima e seconda edizione) .
A) Stati Uniti d’America
L’odierna Costituzione degli Stati Uniti d’America entrò in vigore nel 1788, e da allora ha continuato ad esistere senza mai essere stata modificata nei suoi articoli.
Nel XIX emendamento c’è scritto: “il diritto al voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o disconosciuto dagli Stati Uniti o da uno degli Stati a motivo del sesso”. Ma questo emendamento è del 1920. Questo è tutto ciò che ci si trova a tal riguardo. Non c’è neanche un articolo che corrisponda in qualche modo al quattordicesimo della Costituzione giapponese. *
B) Costituzione francese del 1958
L’odierna Costituzione francese viene chiamata “Costituzione della Quinta Repubblica” oppure “Costituzione De Gaulle”, ed entrò in vigore nel 1958, e al suo interno non si trova nessuna norma scritta che vieti la discriminazione sessuale.
Tuttavia, nel preambolo c’è scritto: “Il popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell’uomo ed ai principi della sovranità nazionale così come sono stati definiti dalla Dichiarazione del 1789, confermata ed integrata dal preambolo della Costituzione del 1946. Proclama inoltre solennemente la sua fedeltà ai principi fondamentali riguardanti i diritti e i doveri riportati su “La Carte de l’environnement”.”
Come sapete la Carta dei Diritti dell’Uomo del 1789 era un proclama limitato ai maschi, e poichè le donne erano una cosa a parte, nel preambolo della Costituzione del 1946 è stato stabilito: “In ogni territorio la Legge assicura la piena parità di diritti agli uomini e alle donne”. E inoltre: “La Legge assicura tutte le condizioni necessarie allo sviluppo dell’individuo e della famiglia”. Queste norme sono scritte nel “Preambolo”, nel senso che “i costituenti considerano il testo sui diritti dell’uomo scritto nel preambolo il fondamento che dovrà essere posto alla base di ogni legge, vedendo in ciò il fatto che la Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789 e il Preambolo della Quarta Costituzione hanno un’effettiva validità legale”.
C) Costituzione della Russia Federale
Nel 1945 la Russia era l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS), e aveva la Costituzione cosiddetta “di Stalin” del 1936, che fu riveduta nel 1977. L’attuale Costituzione fu stabilita nel dicembre del 1993 da un referendum popolare. L’articolo 1 della Costituzione degli allora Soviet recitava cosi: “(La Russia) è uno Stato multipopolare socialista che deriva dalla volontà e dagli interessi del lavoro di tutti i lavoratori, i contadini e gli intellettuali, dei popoli e dei gruppi nazionali del Paese”. L’articolo 1 della Costituzione Russa attuale invece recita: “La Federazione Russia è uno Stato di diritto, federativo, democratico con forma di Governo repubblicana”.
Proviamo a dare un’occhiata agli articoli che trattano la condizione della donna e della famiglia.
Articolo 7
① La Federazione Russa è uno Stato sociale la cui politica è diretta a creare le condizioni che garantiscano una vita dignitosa ed il libero sviluppo dell'uomo .
② Nella Federazione Russa si tutelano il lavoro e la salute delle persone, si stabilisce una misura minima garantita di retribuzione del lavoro, si assicura il sostegno statale alla famiglia, alla maternità, alla paternità, all'infanzia, agli invalidi ed ai cittadini anziani, si sviluppa un sistema di servizi sociali, si istituiscono pensioni statali, sussidi ed altre garanzie di tutela sociale.
Articolo 19
① Tutti sono uguali davanti alla Legge ed al Tribunale.
② Lo Stato garantisce l'uguaglianza dei diritti e delle libertà dell'uomo e del cittadino indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla nazionalità, dalla lingua, dalle origini, dalla condizione economica e dalla posizione di lavoro, dal luogo di residenza, dall'atteggiamento verso la religione, dalle convinzioni, dall'appartenenza ad associazioni sociali e parimenti da altre circostanze. Sono vietate tutte le forme di limitazione dei diritti dei cittadini sulla base dell'appartenenza sociale, razziale, nazionale, linguistica o religiosa .
③ L'uomo e la donna hanno uguali diritti e libertà e uguali possibilità per il loro esercizio.
Articolo 38
① La maternità, l'infanzia e la famiglia sono sotto la protezione dello Stato .
② La cura dei figli e la loro formazione è un diritto ed un dovere che spetta in eguale misura ai genitori.
③ I figli idonei al lavoro che hanno raggiunto i 18 anni devono preoccuparsi dei genitori inabili al lavoro.
D) La Costituzione della Repubblica Popolare Cinese
Questo Paese è stato formato nel 1949. L’attuale Costituzione è stata promulgata ed è entrata in vigore nel dicembre del 1982. Nel Preambolo di questa Costituzione viene chiarito con nettezza che la Cina applica il socialismo, e viene specificato che “il compito fondamentale dello Stato è quello di portare avanti la costruzione di un socialismo moderno riunendo tutte le capacità e seguendo la strada del socialismo tipicamente cinese.”
Le norme riguardanti le donne e la famiglia sono le seguenti.
Articolo 48
① Le donne della Repubblica Popolare cinese hanno gli stessi diritti degli uomini per quanto riguarda la politica, l’economia, la cultura, la società e la vita familiare.
② Lo Stato tutela i diritti e gli interessi delle donne, e mette in pratica la parità del salario per entrambi i sessi, e si occupa di formare e di scegliere i quadri dirigenti femminili.
Articolo 49
① Lo Stato tutela il matrimonio, la famiglia, la madre e i bambini.
② Sia il marito che la moglie hanno il dovere di mettere in pratica le nascite programmate.
③ Il padre e la madre hanno il dovere di provvedere al mantenimento dei figli di minore età e di dar loro una educazione, mentre i figli di maggiore età hanno il dovere di provvedere al mantenimento del padre e della madre.
④ Si vieta di lenire la libertà di matrimonio, e si vieta di maltrattare gli anziani, le donne e i bambini.
E) La Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania
A causa della sconfitta in guerra la Germania fu messa sotto il controllo politico di quattro Paesi: l’Inghilterra, l’America, la Francia e l’Unione Sovietica. In ogni land nacque una dopo l’altra una Costituzione. Nel 1948 a Bonn si formò un Consiglio Parlamentare, durante il quale si vagliò la Legge Fondamentale. In seguito questa venne promulgata il 23 maggio del 1949, e sembra che sia chiamata anche “Legge Fondamentale di Bonn”.
Questi sono gli articoli relativi alle donne e alla famiglia.
Articolo 3
① Tutti gli uomini sono eguali di fronte alla legge.
② Uomini e donne hanno eguali diritti. Lo Stato promuove ogni mezzo che porti alla realizzazione di questa parità di diritti, e agisce in modo che vengano rimossi tutti gli svantaggi realmente esistenti.
③ Nessuno può recare danno o avere una preferenza a causa del suo sesso, della sua nascita, della sua razza, della sua lingua, della sua nazionalità o provenienza, della sua fede, delle sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può prendere uno di questi ostacoli a pretesto per trattare qualcuno con svantaggio.
Articolo 6
① Il matrimonio e la famiglia stanno sotto la particolare protezione dell’ordinamento statale.
② La cura e l’educazione dei figli sono il diritto naturale dei genitori ed il precipuo dovere che loro incombe. Sul loro adempimento veglia la comunità statuale.
③ Solo in base ad una legge i figli possono essere separati dalla famiglia, contro il volere di coloro cui spetta il diritto all’educazione, ove questi vengano meno al loro dovere o se per altri motivi i figli corrano il rischio d’esser negletti.
④ Ogni madre ha il diritto alla protezione e all’assistenza della comunità.
⑤ Al figli illegittimi nati fuori del matrimonio devono essere fatte, mediante la legislazione, le stesse condizioni dei figli legittimi per il loro sviluppo fisico e spirituale e per la loro posizione nella società.
F) La Costituzione della Repubblica Italiana
Nel 1943 Mussolini fu deposto e l’Italia si arrese alle Forze Alleate. Nel 1946 si tenne un referendum popolare che chiedeva di scegliere tra la forma di Governo monarchica o repubblicana, e venne scelta la Repubblica. L’Assemblea Costituente fu formata principalmente da tre grandi Partiti, ovvero la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista. Fu adottata nel dicembre del 1947 ed entrò in vigore dal gennaio del 1948.
Ci sono diversi articoli.
Articolo 3
① Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
② È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 29
① La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societa` naturale fondata sul matrimonio.
② Il matrimonio e` ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unita` familiare.
Articolo 30
① E ` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
② Nei casi di incapacita` dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
③ La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
④ La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita` .
Articolo 31
① La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
② Protegge la maternita` , l’infanzia e la gioventu` , favorendo gli istituti necessari a tale scopo
Articolo 37
① La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita` di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
G) Considerazioni
Qui sopra ho considerato solo sei Paesi, ma si capisce che ci sono grosse differenze negli articoli sui diritti riguardanti le donne, la famiglia e i bambini. Io non sono una studiosa di Costituzioni e posso solo fare delle semplici congetture, ma è probabile che la Francia e l’America, poichè erano uscite vincitrici dalla Seconda Guerra Mondiale, non avevano motivo di modificare la propria Costituzione.
L’Unione Sovietica e la Repubblica Popolare Cinese, inoltre, dopo la Seconda Guerra Mondiale formarono una nuova forma di Stato, ma poichè avevano delle tinte socialiste, mettono in chiaro per iscritto le tutele statali, come nell’articolo 38 della Costituzione russa (le madri, i bambini e la famiglia sono sotto la tutela dello Stato) o nell’articolo 49 della Costituzione cinese (Lo Stato tutela il matrimonio, la famiglia, le madri e i bambini). D’altro lato, non si capisce perchè in entrambi i Paesi si sia regolato il “dovere al mantenimento dei genitori” (Costituzione russa, articolo 38) e il “dovere al mantenimento del padre e della madre” (Costituzione cinese, articolo 49).
Cambiando e parlando della Germania, dell’Italia e del Giappone, dopo la Seconda Guerra Mondiale istituirono una nuova Costituzione, partendo da dei principi antifascisti e antimilitaristi.
Tra questi tre Paesi la Costituzione più semplice è quella giapponese, e quella con più articoli è quella italiana.
Per esempio, per quanto riguarda il problema dei figli illegittimi nati fuori dal matrimonio, a qual riguardo il 4 settembre di quest’anno è stata emessa una sentenza dalla Corte Suprema, nelle Costituzioni di Germania e Italia quell’uguaglianza già è dichiarata (Germania, art. 6; Italia, art. 30), mentre in quella giapponese no. Secondo Beate, si era pensato a diversi articoli, ma furono rifiutati dall’alto. L’Ufficio Assistenza Sociale GHQ appartiene al potere effettivo degli Stati Uniti d’America, ma se si considera il fatto che l’America è un Paese che prevede nello Stato che alla vita personale e alla libertà si debba provvedere da soli, si può immaginare che non sia venuto in mente di scrivere qualcosa come “lo Stato tutela il matrimonio, le donne e i bambini.” Al contrario è più sorprendente il fatto che l’America abbia accettato di inserire nella Costituzione giapponese un articolo come il 24, che nella loro Costituzione non esiste.
In confronto a ciò, in Italia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, i tre grandi Partiti della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista e del Partito Comunista, raccoglievano il consenso dei tre quarti della popolazione, e anche nell’Assemblea Costituente si confrontarono e indirizzarono il dibattito le forze cattoliche e quelle comuniste. In questo modo vennero prese in considerazione nel fissare le norme della Costituzione le idee di una politica di ispirazione socialista, e per questo vennero inseriti dei concetti tipicamente socialisti di quel periodo. Per esempio nell’articolo 1 c’è scritto “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, che si dice che sia un concetto influenzato dal Marxismo. E ancora, nell’articolo 31, che dice che la Repubblica “protegge la maternita`, l’infanzia e la gioventu`, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”, si trovano delle somiglianze con le Costituzioni Sovietica e Cinese. Nell’articolo 37, ancora, c’è scritto che “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”, che è un concetto esistente anche nell’articolo 48 della Costituzione Cinese. Penso tuttavia che non fosse necessario aggiungere nell’articolo 37 la parte che recita “Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare”.
È molto difficile la discussione su come regolamentare in una Costituzione la parità dei sessi, l’allevamento dei figli, il concetto di famiglia, ma se dovesse diventare uno dei principi fondamentali che viene preso in considerazione dall’abbozzo di revisione della Costituzione da parte del Partito Liberalpopolare, ne sarei molto lieta.
* L`articolo 14 della Costituzione giapponese assomiglia all`articolo 3 della Costituzione italiana, che dice che non si fanno distinzioni di sesso, religione, stato sociale, ecc.
Avvocato Atsumi Reiko
Traduzione di Diego Lasio