Riforma costituzionale Renzi-Boschi - 2

La proposta di Riforma costituzionale dell’ex primo ministro Matteo Renzi era stata pubblicata su internet, e stampandola sono venute fuori addirittura 22 pagine in formato A4. Per esperienza, quando si traduce dal giapponese all’italiano il numero di pagine e maggiore di una volta e mezzo, e quindi in giapponese verrebbe fuori un lungo testo di circa 15 pagine.
La Legge di riforma costituzionale fu approvata il 18 aprile 2016, e siccome il Referendum costituzionale e stato il 4 dicembre, mi viene da chiedermi se il popolo italiano ha votato veramente dopo aver attentamente riflettuto su essa.
Gli articoli della Costituzione Italiana sono 139, e questa proposta di riforma, cominciando dalla modifica dell’articolo 55 (sul sistema bicamerale), prevedeva la modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 69, 70 (sul potere di legiferare), 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83 (sul Presidente della Repubblica), 85, 86, 88, 94 (sul Consiglio dei Ministri), 96, 97, 99, 114 (sulle Regioni, le Province e i Comuni), 116, 117, 118, 119, 120, 122, 126, 135 (sulla formazione della Corte Costituzionale) e si estendeva a tutto il sistema di governo in generale.
Il punto principale della Riforma riguardava la modifica del sistema legislativo bicamerale.
Il sistema bicamerale viene utilizzato in diversi Paesi nel mondo, e anche in Giappone, come tutti sanno, c’e un sistema con due camere, la Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri. Soltanto che, con le dovute differenze, di solito la camera eletta direttamente dal popolo attraverso le elezioni viene comunemente chiamata Camera Bassa, mentre l’altra viene solitamente chiamata Camera Alta.
A tal proposito, per quanto riguarda i rapporti tra le due camere, in Giappone non c’e parita tra esse, ma viene riconosciuta una supremazia della Camera dei Rappresentanti. Per esempio, nell’articolo 69 della Costituzione Giapponese, che recita che “nel caso in cui la Camera dei Rappresentanti approvi una proposta di risoluzione di sfiducia, o in cui bocci una proposta di risoluzione di fiducia, a meno che entro dieci giorni non venga sciolta la stessa Camera dei Rappresentanti, il Governo deve dare le dimissioni in toto”, viene riconosciuto solo alla Camera dei Rappresentanti il potere di dare o togliere la fiducia al Governo, e nell’articolo 60 viene inoltre stabilito che “il bilancio dello Stato deve essere preventivamente presentato alla Camera dei Rappresentanti”. Per quanto riguarda i disegni di legge, nell’articolo 59 della Costituzione Giapponese viene stabilito che “dopo essere stati approvati dalla Camera dei Rappresentanti, se differiscono nella forma approvata alla Camera dei Consiglieri, essi diventano legge una volta che vengono riapprovati se votati dai due terzi della Camera dei Rappresentanti”. Viene allo stesso modo riconosciuta una posizione di supremazia della Camera dei Rappresentati anche nel caso dell’approvazione del bilancio dello Stato (art. 60) e dell’accettazione da parte del Parlamento dei trattati.
A tal riguardo, nella Costituzione Italiana non esistono articoli simili. Per esempio, ci sono regole tipo quelle dell’articolo 70 che recita “La funzione legislativa e esercitata collettivamente dalle due Camere”, mentre l’articolo 72 recita che “ogni disegno di legge, presentato ad una Camera e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale”. Insomma, non esiste una regola che decida nel caso tra le due Camere risultino decisioni differenti. Il premier Renzi riguardo a cio disse: “Ogni proposta di legge viene mandata avanti e indietro tra le due Camere come in una sorta di ping-pong. Un sistema del genere esiste solo in Italia”. E ha aggiunto che proprio questo tipo di sistema fa ritardare le decisioni politiche, e che ha prodotto un sistema politico in cui si sono avvicendati ben 63 governi nell’arco di 70 anni, dal dopoguerra ad oggi. Per questi motivi il punto centrale della riforma costituzionale di Renzi era quello di rompere il “sistema del bicameralismo paritario perfetto”.
L’articolo 55 della Costituzione Italiana, facente parte della Seconda Parte “Ordinamento della Repubblica”, Titolo I “Il Parlamento”, “Le due Camere”, recita cosi: “Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione”.
Le modifiche a questo articolo erano le seguenti:

  • “Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
  • Le leggi che stabiliscono le modalita di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
  • Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
  • La Camera dei deputati e titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalita stabiliti dalla Costituzione, nonche all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attivita delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

  • Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione”.

Forse ci sono degli errori nella traduzione in giapponese, ma premesso cio, e chiaro che il diritto di legiferare della Camera Alta (il Senato della Repubblica) veniva fortemente limitato. Dal mio punto di vista Renzi mirava a dar vita a un sistema sostanzialmente monocamerale.
Articolo 57 della Costituzione Italiana
Nell’attuale Costituzione regola il metodo con cui vengono eletti i senatori, e recita: “Il Senato della Repubblica e eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi e di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.”
Nella proposta di riforma invece recitava: “Il Senato della Repubblica e composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.”
Insomma il numero di senatori sarebbe sceso da 315 a 100, ma non sarebbero stati scelti attraverso un’elezione, e in piu 5 di essi sarebbero stati nominati dal Presidente della Repubblica.
Un metodo di selezione simile dei parlamentari non e per niente normale.
Articolo 60 della Costituzione Italiana
Questo articolo regola il periodo di carica elettiva dei parlamentari, e recita: “La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.” Nella riforma invece, questo articolo avrebbe riguardato solamente la Camera dei Deputati, escludendo il Senato.
Articolo 70 della Costituzione Italiana
Questo articolo fa parte della Seconda Parte “La formazione delle leggi” ed e il primo articolo di essa. Recita: “La funzione legislativa e esercitata collettivamente dalle due Camere.”
Nella riforma sarebbe cambiato cosi come segue:

  • “La funzione legislativa e esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Citta metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilita e di incompatibilita con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
  • Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
  • Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, puo disporre di esaminarlo.
  • Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica puo deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge puo essere promulgata.
  • L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, e disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati puo non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  • I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che puo deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
  • I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
  • Il Senato della Repubblica puo, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attivita conoscitive, nonche formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.”

Nella mia traduzione giapponese ci saranno sicuramente alcuni errori, ma questo articolo 70 con la proposta di riforma sarebbe passato dall’attuale articolo di una riga a uno molto lungo, con molte parti difficili da capire. Io personalmente non riesco a comprendere come mai ci sia stata una proposta di riforma della Costituzione cosi prolissa.
Oltre agli articoli analizzati in precedenza ce ne sono molti altri nella proposta di riforma, ma e chiaro come, avendo tolto il potere di legiferare al Senato, al Parlamento fosse dimezzato il diritto di fare le leggi dello Stato, che di solito viene chiamato “il massimo dei poteri dello Stato”.
Come gia scritto prima, in Italia sia il Presidente della Repubblica sia il Presidente del Consiglio dei Ministri non vengono eletti con una procedura democratica, e per questo c’e il grande problema se realmente un sistema monocamerale sia buono per il Paese dal punto di vista della democrazia stessa.
In verita gia dal giugno del 2016 c’erano forti opinioni contrarie alla proposta di riforma, e si poteva gia pronosticare che venisse rifiutata. Per questo una parte del Partito Democratico del centro-sinistra, il centro-destra di Berlusconi, l’estrema sinistra e l’estrema destra, e il Movimento Cinque Stelle, e quindi una ampia fascia della politica appoggiava il NO al referendum.
A proposito, a proporre di modificare la Costituzione formando una sola Camera ed eliminando il sistema bicamerale, non e stato Renzi per primo.
Nel giugno del 2016 c’e stato un referendum costituzionale, e al tempo il Governo Berlusconi aveva fatto passare la riforma nel 2003 al Senato e nel 2005 alla Camera. A tal riguardo, proprio nel 2006 il centro-sinistra di Prodi aveva vinto alle elezioni politiche e ci fu il cambio di governo, e quindi alla fine a questo referendum il NO vinse con il 61,3%, facendo cadere la riforma.
In quell’occasione, nella riforma costituzionale, Berlusconi propose di creare un sistema di governo con elezione diretta del Presidente, e in una parte proponeva di passare a un sistema monocamerale, di dare solo alla Camera la possibilita di togliere la fiducia al Premier e di fare le leggi, e di far si che il Senato fosse solo un rappresentante delle Regioni e che fosse arbitro dei rapporti tra Governo e Regioni stesse. In questo modo Berlusconi mirava a creare un Governo piu forte politicamente.
La riforma costituzionale proposta dal centro-destra di Berlusconi, che mirava ad “eliminare completamente il sistema bicamerale perfetto”, e stato riproposto dieci anni dopo dal centro-sinistra di Renzi. Mi chiedo che cosa si possa pensare di una tale situazione politica, e penso che sia una questione che faccia riflettere. Tuttavia, vedendo il risultato del 60% dei contrari con cui in entrambi i casi non e passata la riforma, possiamo dire che la coscienza democratica del popolo italiano non e variata.
Avv. Reiko Atsumi
Trad. Diego Lasio

イタリア憲法60条
 この条文は議員の任期に関する規定で「下院上院の任期は5年とする」とされているが、改正案では、下院のみに適用されることになり上院の議員は、除外された。
 イタリア憲法70条
 この条文は、「第2節 法律の制定」の節の最初の条文で「立法権能は両議院が共同して行使する」と規定している。
この条文の改正案は次のとおりである。
「・以下の法律については、立法権限は下院と上院によって共同して行使される。
  憲法改正法律、憲法に関連する他の法律
   言語上の少数者を保護するもの、国民投票、71条の国民審査の別の方法に関する憲法の要求する法律の策定、
   大都市とコムーネにおける組織・選挙法・地方機関及び基礎的な権限について決定する法律とコムーネの合併を形作る基礎的な支持
   ヨーロッパ連合の政治と法律を定め及び実行することについてイタリアの参加についての一般的な規則及び方法と限界を定める法律
   憲法65条第1項によって上院の被選挙権の欠格及び兼職禁止についての決定。
   そして次の法律:57条第2項、80条第2文、114条第3項、116条第3項、117条第5項及び第9項、119条第6項、120条第2項、122条第1項、132条第2項。
   それぞれの内容により、これらの法律は廃止、当該項の規範に適応された法律によって改正もしくは委任されることができる。それは新しい法律によってのみできる。
 ・以上の以外の法律は下院によって制定される。
 ・下院によって制定された各法案は直ちに上院に回付される。
  上院は10日以内に、その議員の3分の1の要求があれば、検討するかどうか決定することができる。
 ・次の30日のうちにおいて上院は法案の修正の提案を決定することができる。
  その訂正の提案について下院が確定的に決定する。もし上院は検討を始めることを決定しない場合には、もしくは決定するための期間を徒過した場合には、または下院が最終的に確定的に決定した場合には、法律は発効する。
 ・117条第4項によって策定された法律を上院が検討することは、それを受け取ってから10日以内に決定されねばならない。その法案に関しては上院の全議席の過半数によって提案された修正案に対して、下院は全議席の過半数によって最終決定により同意しないことができる。
 ・下院によって適用されたところの81条第4項の法案は上院によって検討され、下院から与えられた日から15日以内に修正案を決定することができる。
 ・上院及び下院の議長は協議の上、それぞれの議員規則に従って、権限の問題を提起することを決定する。
 ・上院は、その規則によって予想されるところに従って、下院の活動及び資料について論評することができる。 」
誤訳は間違いなくあると思うが、この70条は、現行ではたった1行であるにもかかわらず、改正案は非常に長く、意味不明な箇所も多い。私としては、どうしてこんな冗長憲法案にしたのかと疑問に思う。
以上あげた条文の他に、多くの重要な条文が改正対象とされているが、上院から立法権限を奪ったことにより、「国権の最高機関」とも言うべき立法府の権限を半減させたことは明白であろう。
 すでに述べたようにイタリアでは大統領も内閣総理大臣も選挙による民主主義的な手続を経ないのであるから、このように実質的に一院制にすることはイタリアの民主主義にとって良いことなのか、という大きな問題をもたらすのである。
実際2016年6月頃から憲法改正案については反対意見が強くなり、否決される観測がすでに出ていた。このためもあり、中道左派の民主党の一部、中道右派のベルルスコーニなど、極左、極右、5つ星運動など幅広い層から「NO」を突きつけたのであった。
 ところで、このように二院制を廃止して、実質的に一院制を採用するという憲法改正案は、実は、レンツィ首相が初めて提案したわけではない。
2006年6月には憲法改正のための国民投票が行われたが、このときの憲法改正案は、ベルルスコーニ内閣が2003年に上院に提案し、2005年に下院で可決されたときの国民投票である。ところが2006年の総選挙で中道左派のブローディが勝利して政権交代があっため、結局、国民投票では反対が61.3%を占め、否決された。
このときベルルスコーニが提案した憲法改正案は、首長公選制などの提案もあったが、その一つが完全に対等な二院制の廃止であり、立法権限や首相との信任関係は下院のみにし、上院は州などの代表者にして国と州の関連事項の審議のみにするという案だった。これによりベルルスコーニは強い政府を作ることを目的としていたのである。
10年前に中道右派のベルルスコーニ首相が提案した「完全に対等な二院制を廃止する」という憲法改正案が、その10年後に中道左派とされるレンツィ首相によって再び提案されるという政治的状況を、どのように考えるのか、悩ましい問題である。しかし反対60%という結果を見る限りイタリア国民の民主主義についての意識にはブレがなかったと言えよう。
弁護士 渥 美 玲 子