Il referendum sulla Riforma della Costituzione Italiana - 1
Il 4 dicembre 2016 in Italia si è svolto il referendum che doveva confermare la riforma della Costituzione italiana. La percentuale di votanti è stata del 65,47% e il risultato è stato del 59,11% di contrari e del 40,89% di favorevoli alla conferma della legge sulla riforma costituzionale, per cui il referendum non è passato. Tra le 20 Regioni italiane il Sì ha vinto in Toscana, Emilia-Romagna e Trentino Alto Adige, mentre in tutte le altre Regioni la maggioranza ha votato No.
Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva precedentemente affermato che “se il referendum non fosse passato avrebbe dato le dimissioni, in quanto sarebbe stato un voto di giudizio sul suo governo.” Il 5 dicembre 2016, appena i risultati del referendum sono stati chiari, lui ha dato le dimissioni.
In seguito a ciò la situazione politica e dei mercati in Italia è quella che è descritta sui giornali ma, per quanto mi riguarda, vorrei fare qualche considerazione riguardo i contenuti della proposta di riforma costituzionale in cui il premier Matteo Renzi ha messo in gioco la sua vita politica.
Prima di tutto, nella Costituzione della Repubblica italiana (d'ora in avanti la chiamerò solo Costituzione italiana), le procedure per riformarla sono le seguenti. Per quanto riguarda la traduzione della Costituzione della Repubblica Italiana ho consultato il libro "Le Costituzioni del mondo con spiegazione" della casa editrice Sanseido.
Articolo 138 della Costituzione.
"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti."
Con il termine "componenti di ciascuna Camera" si intendono i membri delle due camere, i deputati (la Camera Bassa viene chiamata Camera dei deputati) e senatori (la Camera Alta viene chiamata Senato).
La riforma costituzionale di Renzi è stata portata avanti seguendo le procedure di questo articolo e il 12 aprile 2016 è stata approvata per la seconda volta alla Camera, mentre il 18 aprile è stata promulgata come legge di riforma costituzionale. In seguito la Corte costituzionale ha riconosciuto valide le 500.000 firme necessarie per indire il referendum popolare.
A proposito, nonostante per questa votazione fosse necessaria l’assoluta approvazione della riforma costituzionale, il premier Matteo Renzi ha detto che con questo voto si sarebbe giocato la sua posizione politica, ma il perché di questa necessità, non è molto chiaro ai giapponesi.
Per il premier giapponese, cioè il Presidente del consiglio dei ministri, l'articolo 67 della Costituzione giapponese recita: "il Presidente del consiglio dei ministri viene scelto all'interno del Parlamento, che lo nomina". Per quanto riguarda gli altri ministri l'articolo 68 della Costituzione giapponese recita: "il Presidente del consiglio dei ministri affida l'incarico ai ministri del governo. Deve scegliere la maggioranza di essi tra i membri della Dieta giapponese."
Questo sistema in cui il Governo e il Parlamento sono collegati tra loro viene chiamato “sistema dei ministri parlamentari”, e in pratica “si tratta di un sistema in cui dopo aver separato il potere governativo dal potere legislativo, per la necessità di separare i poteri dello Stato, si basa sul principio democratico per cui il potere governativo è sotto il controllo popolare. Si fondono così i principi del liberalismo e della democrazia. Per il sistema dei ministri parlamentari, riguardo il rapporto tra Governo e Parlamento, viene riconosciuta a quest’ultimo una supremazia tale da decidere dell’esistenza del primo, e si dice che la nascita e la durata del Consiglio dei Ministri siano legate strettamente alla volontà dei parlamentari.” (Costituzione Giapponese – Libro 1, di Shiro Kiyomiya)
A tal proposito, il Presidente del Consiglio italiano viene eletto secondo le seguenti modalità.
L’articolo 92 della Costituzione Italiana recita: “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri, e su proposta di questo, i ministri.” Ma il Presidente della Repubblica Italiana non viene eletto dal popolo come avviene per esempio negli Stati Uniti d’America.
L’articolo 83 della Costituzione Italiana recita: “Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.” Inoltre, riguardo la possibilità di essere eletti a questa carica, l’articolo 84 recita: “Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.” Non c’è dunque la necessità che sia un parlamentare.
Per quanto riguarda la fase successiva alla carica ricevuta dal Presidente della Repubblica, l’articolo 94 della Costituzione Italiana recita: “Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. (...) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.” Per questi motivi il rapporto tra Governo e Parlamento è molto sottile, e non si può far altro che dire che la democrazia sia molto debole.
In altre parole, poichè il Presidente del Consiglio italiano non viene eletto direttamente dal popolo ma viene nominato dal Presidente della Repubblica, riceve la carica senza avere nessuna fiducia dal popolo stesso. Dal punto di vista del popolo, non si va oltre la possibilità di scegliere i parlamentari attraverso le elezioni, e dopo si è stabilito che non gli riguarda affatto chi sarà incaricato di essere il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio dei ministri. Il popolo italiano potrebbe pensare più o meno così: “Renzi? E chi è costui?” A proposito, quando Renzi nel febbraio del 2014 ricevette la nomina dal Presidente della Repubblica Napolitano, era il Segretario del Partito Democratico, di centro-sinistra.
Ci sono anche altre grandi differenze tra il premier giapponese e quello italiano.
In Giappone il Presidente del Consiglio dei Ministri è, per convenzione, un membro della Camera dei Rappresentanti (Camera Bassa). Per quanto riguarda la durata della carica di deputato della Camera dei Rappresentanti, l’articolo 45 della Costituzione giapponese recita: “I deputati della Camera dei Rappresentanti restano in carica per 4 anni. Tuttavia, in caso di scioglimento della Camera, la durata della carica termina prima dei 4 anni.” Per questo motivo, siccome al massimo dopo 4 anni questa carica scade perchè ci sono le elezioni, si deve richiedere la fiducia agli elettori. Inoltre, nei casi in cui per le questioni importanti riguardanti il Governo il Presidente del Consiglio chieda la fiducia del popolo, poichè secondo gli articoli 7 e 69 della Costituzione giapponese può sciogliere la Camera dei Rappresentanti, attraverso le “elezioni politiche di scioglimento” si ottiene che si deve riavere la fiducia.
Dall’altro lato, siccome la carica di Presidente del Consiglio italiano non ha un limite di durata, e non ha neanche il diritto di chiedere lo scioglimento delle Camere, non ha alcuna possibilità di avere la fiducia del popolo. Per questo motivo, come capo dell’esecutivo, l’unico mezzo che ha per richiedere la fiducia del popolo riguardo la condotta del suo Governo sono i referendum popolari. In Italia i referendum popolari sono molto frequenti, ma sullo sfondo si può pensare che siano legati a quello che ho descritto sopra. Per questo motivo si dice che i referendum popolari italiani “diventino di volta in volta un’occasione di tattica e lotta politica tra i partiti per farsi opposizione.”
In verità, ad avere la possibilità di chiedere lo scioglimento delle Camere non è il Presidente del Consiglio ma il Presidente della Repubblica, e l’articolo 88 della Costituzione italiana recita: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato...”
Nella proposta di riforma costituzionale presentata da Renzi in questa occasione, si proponeva di indebolire il potere del Parlamento, ma mi viene da pensare che proprio in ciò ci sia stata una forma di sfiducia nei confronti di un premier che non aveva ricevuto nessuna fiducia attraverso elezioni popolari. Tuttavia non si può proprio dire che Renzi sia stato sconfitto, perchè non si può trascurare il fatto che ha ricevuto il 40% degli appoggi, e non si può prevedere cosa succederà in Italia a livello politico nel prossimo futuro.
Avv. Reiko Atsumi
Trad. Diego Lasio