Modifica del Codice Civile
Periodo di divieto di risposarsi
Avv. Atsumi Reiko
1, Contenuti delle modifiche
Il 1 giugno del 2016 è stato modificato l’articolo 733 del Codice Civile, ed è entrato in vigore il 7 giugno.
Il testo del vecchio articolo 733 era il seguente:
“Comma 1, Una donna non può risposarsi se non dopo che sono passati 6 mesi dal giorno della invalidazione o dell’annullamento del matrimonio precedente.
Comma 2, Nel caso in cui la donna fosse in stato di gravidanza da prima dell’invalidazione o dell’annullamento del matrimonio, il comma precedente non si applica dal giorno del parto in poi.”
Questo è il testo dell’articolo 733 dopo la riforma:
“Comma 1, Una donna non può risposarsi se non dopo che siano passati 100 giorni dalla data della invalidazione o dell’annullamento del matrimonio precedente.
Comma 2, Il precedente comma non viene applicato nei seguenti due casi:
1 Nel caso in cui la donna non fosse in stato di gravidanza nel giorno dell’invalidazione o dell’annullamento del matrimonio precedente.
2 Nel caso in cui la donna abbia partorito in data successiva a quella dell’invalidazione o dell’annullamento del matrimonio precedente.”
2, Il vecchio Codice Civile
In verità il vecchio articolo 733 è stato promulgato nel periodo Meiji, per l’esattezza nell’anno 31 dell’Era Meiji (1898).
Nel vecchio Codice Civile l’articolo 767 legiferava che “La donna non può risposarsi se non dopo sei mesi dalla data della cancellazione o dell’annullamento del matrimonio precedente.”
Il punto, secondo il membro della Commissione per la ricerca sul Codice Legale, il professor Ume Kenjiro, è che “questo articolo era stato promulgato per evitare confusione nella linea sanguigna della famiglia”. In poche parole, se la donna si fosse risposata dopo il divorzio, sarebbe stato difficile decidere se il bambino nato sarebbe stato figlio del marito precedente o del nuovo marito, e in caso di errore anche la linea sanguigna di discendenza avrebbe avuto degli errori. Nel periodo del vecchio Codice Civile c’era il cosiddetto sistema della Famiglia Padre-Primogenito in cui solo il primogenito maschio poteva ereditare i beni della famiglia, e in cui veniva data particolare importanza alla “linea sanguigna familiare”.
C’è da meravigliarsi che una legge del genere sia stata modificata solo nel 2016 e che sia stata in vigore per oltre 100 anni.
3, Riguardo questa modifica
Con la modifica il periodo di sei mesi è stato ridotto a 100 giorni, e nel caso si soddisfino i criteri del comma 2 dell’articolo 733, ci si può risposare anche entro i 100 giorni.
Nei dettagli, è necessario ○1 il certificato medico che certifichi la gravidanza dal giorno dopo il divorzio, ○2 il certificato medico che certifichi in un periodo determinato dopo il divorzio il non stato di gravidanza, ○3 il certificato medico che certifichi il parto dopo la data di divorzio. Inoltre, allegando uno di questi certificati, verrà accettata la registrazione di matrimonio all’ufficio dello stato civile. Ovviamente per il certificato medico del dottore sarà necessario effettuare degli esami clinici, che richiederanno anche un certo numero di giorni prestabiliti per avere gli esiti.
4, La sentenza della Corte Suprema di Giustizia e i problemi futuri
A proposito, l’occasione per attuare questa modifica del Codice Civile è stata una sentenza di cassazione della Corte Suprema di Giustizia del 16 dicembre 2015 (Anno 27 Heisei).
È l’enorme frutto della tenacia di una donna coraggiosa che ha intentato una causa per “principio di incostituzionalità dell’articolo 733 del Codice Civile rispetto all’articolo 24 comma 2 della Costituzione giapponese”, vinta combattendo fino al terzo grado di giudizio presso la Corte di Cassazione.
Proviamo a presentare le motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha giudicato, riguardo la parte concernente 100 giorni, “l’articolo 733 del Codice Civile contrario alla Costituzione giapponese”: primo, nella società odierna in cui la medicina e la scienza sono progredite, è difficile giustificare un periodo di divieto posto con i criteri del vecchio Codice Civile; secondo, soprattutto a partire dal periodo Heisei (gli ultimi 25-30 anni) l’età in cui ci si sposa è salita e sono aumentati anche i divorzi e le seconde nozze, per cui sono sempre più le richieste di diminuire al massimo le restrizioni legate a un nuovo matrimonio; terzo, c’è la tendenza nei vari Paesi del mondo ad eliminare gradualmente le varie leggi che fissavano un limite temporale dopo cui ci si poteva sposare, come per esempio l’abrogazione di queste leggi avvenuta in Germania nel 1998 o in Francia nel 2005; quarto, la libertà di matrimonio viene valutata in modo abbastanza importante dall’articolo 24 comma 1 della Costituzione giapponese; quinto, se si considera che non si può limitare solo al caso delle seconde nozze il fatto che una donna metta al mondo un figlio dopo esser rimasta gravida da prima del matrimonio, ciò crea dei problemi se si vieta per un certo periodo a una donna in stato di gravidanza di sposarsi solo nel caso di seconde nozze.
Tuttavia, anche ammettendo che il limite venga accorciato a 100 giorni, poichè l’uomo non ha nessuna limitazione temporale del genere e può risposarsi già dal giorno dopo il divorzio, mettere questa limitazione solo alla donna sarebbe una restrizione alla sua libertà personale, e potrebbe essere considerato una discriminazione sessuale nell’ambito del matrimonio. Inoltre, visto che al giorno d’oggi con l’esame del DNA si può facilmente verificare la paternità, si può ritenere che non ci sia nessuna possibilità di confusione della “linea sanguigna familiare”.
A tal proposito, il Comitato delle Nazioni Unite per l’Eliminazione della Discriminazione contro le Donne continua da qualche tempo a promuovere “l’abrogazione di ogni tipo di legge che preveda solo per le donne un periodo di divieto temporale per risposarsi”, e anche nel marzo del 2016 ha emanato un altro comunicato per il medesimo obiettivo.
Avv. Reiko Atsumi
Trad. Diego Lasio