L’approvazione della Legge sull’Uguaglianza
Vorrei parlarvi della Legge sull’Uguaglianza, che tutti voi conoscete.
Viene chiamata abbreviatamente Legge sull’Uguaglianza, ma il vero nome attuale di questa legge è “Legge riguardante la preservazione delle pari opportunità e del paritario trattamento tra uomini e donne nell’ambito lavorativo”.
Questa legge è stata approvata il 17 maggio del 1985 (anno 60 dell’Era Showa), ed è entrata in vigore il 1 aprile del 1986 (anno 61 dell’Era Showa).
A proposito, non è una cosa molto risaputa, ma la Legge sull’Uguaglianza è stata formulata come una revisione della “Legge sul benessere delle donne lavoratrici”, che fu approvata nel 1972 (anno 47 dell’Era Showa). Per questo se la si cerca nella raccolta dei Sei Codici, c’è scritto che è stata promulgata il 1 luglio dell’anno 47 dell’Era Showa. Forse perchè è una revisione della precedente legge, ma quando fu approvata nel 1985 il suo nome completo era “Legge riguardante lo sviluppo del benessere delle donne lavoratrici attraverso la preservazione delle pari opportunità e del paritario trattamento per uomini e donne nell’ambito lavorativo”.
Il fatto che si sia proceduto con una revisione, nonostante il nome, i fini e il contenuto della legge fossero completamente diversi, dà una sensazione strana, ma in verità anche l’attuale “Costituzione del Giappone” è stata approvata attraverso una procedura di revisione della “Costituzione del Grande Giappone”.
All’inizio della “Costituzione del Giappone” c’è scritto: “ Io come Altezza, adeguandomi alla volontà del popolo giapponese, sono profondamente felice che si sia arrivati a fissare le fondamenta per la costruzione di un nuovo Giappone, e approvo la modifica della Costituzione Imperiale ottenuta attraverso il voto del Parlamento Imperiale in osservazione della Legge 73 della Costituzione Imperiale stessa e in seguito alle consultazioni avute nelle stanze dello Stato, e qui la promulgo.”
C’è chi dice che l’attuale Costituzione sia stata fatta scrivere forzatamente dagli Stati Uniti d’America, ma se così fosse, allora gli Stati Uniti avrebbero forzato la modifica per intero, compresa la parte in cui dice che l’imperatore di allora era profondamente felice di approvarla, o che si sono consultati con le stanze dello Stato, o che il parlamento imperiale l’aveva votata.
Tornando al discorso sulla Legge dell’Uguaglianza, poiché negli Anni Sessanta c’era una grande discriminazione verso le donne lavoratrici, è stata richiesta ad alta voce una legge sull’uguaglianza nel lavoro dai sindacati e dalle associazioni di cittadine. Anche se le donne volevano continuare a lavorare, le ditte di allora le allontanavano dal posto di lavoro producendo dei regolamenti che prevedevano cose come il pensionamento a 30 anni o le dimissioni per matrimonio, e inoltre lo stipendio era circa la metà di quello degli uomini. Ovviamente, poi, le donne non avevano nessun tipo di promozione di livello nè aumento salariale.
Tuttavia il Governo e il mondo delle aziende ignorarono completamente queste richieste da parte delle donne, e nonostante ci fossero molte voci contrarie, approvarono questa Legge sull’Uguaglianza.
In questa Legge sull’Uguaglianza ci sono parecchi punti che non vanno. Per prima cosa, anche se si parla di “uguaglianza”, questa non riguarda pari condizioni di lavoro o di trattamento, ma solo “pari opportunità”; secondo, siccome per il datore di lavoro c’è scritto solo che ha il “dovere di impegnarsi”, le donne lavoratrici non hanno nessuna possibilità di fare qualcosa nei confronti di un datore di lavoro che non rispetta questa legge; terzo, con la revisione in questa legge sull’uguaglianza sono state abolite le norme che proteggevano le donne riguardo gli orari lavorativi come le ore di straordinario e le ore di lavoro notturno previste dalla Legge sugli Standard del Lavoro.
In poche parole, nello stesso tempo hanno perso le “protezioni” e non hanno ricevuto nessun tipo di “uguaglianza”.
A proposito, c’è un libretto di ben 150 pagine intitolato “Per l’uguaglianza tra uomini e donne che lavorano – verso l’istituzione della Legge sull’Uguaglianza dei lavoratori”, pubblicato dall’Associazione degli Avvocati del Giappone nell’ottobre del 1983 (anno 58 dell’Era Showa). A pagina 21 di questo libretto c’è pubblicata la “bozza con le linee guida della Legge sull’Uguaglianza tra uomini e donne che lavorano”. Siccome era solo una bozza, alla fine non è stata messa alla luce, ma si può capire bene come la pensava l’Associazione degli Avvocati del Giappone di allora.
Negli “obiettivi” riportati nell’articolo 1 ci sono scritte le seguenti cose:
“Questa legge pone l’uguaglianza tra uomini e donne come obiettivo di base, e alla luce del fatto che i diritti delle lavoratrici sono dei diritti fondamentali dell’uomo che non possono assolutamente essere ignorati al fine di assicurare la dignità della persona, e riguardo il periodo di lavoro e il trattamento, è vietato agli utilizzatori di discriminare le donne, e allo stesso tempo attraverso la necessità di arrivare alla creazione di una procedura rapida e corretta che aiuti le donne in caso di una violazione di diritti o di guadagni dovuta a quel trattamento di discriminazione, si pone quindi l’obiettivo di arrivare velocemente a un’uguaglianza tra uomini e donne nell’ambito lavorativo.”
Nella “definizione di discriminazione nel trattamento” dell’articolo 2, ci sono scritte le seguenti cose:
“Comma 1 In questa legge per trattamento discriminatorio nei confronti delle donne, si intendono i seguenti casi.
1) Un trattamento discriminatorio che provochi una diseguaglianza o uno svantaggio, giustificato dal fatto che a subirlo è una donna
2) Un trattamento discriminatorio che provochi una diseguaglianza o uno svantaggio, giustificato da condizioni particolari come età, il fatto di essere sposata o meno, di avere figli o meno, dal curriculum scolastico o dall’aspetto fisico, ecc.
3) Un trattamento svantaggioso, che anche se non rivolto espressamente alle donne, nei fatti produca una esclusione o uno svantaggio solo alle donne
4) Giustificato dall’uso di un diritto che protegge le donne fissato dalle Legge sugli Standard del Lavoro o altre leggi, un trattamento svantaggioso
Comma 2 Ogni misura speciale per la veloce attuazione dell’uguaglianza tra uomini e donne e per la protezione delle donne prevista dalla Legge sugli Standard del lavoro, non viene vista come trattamento discriminatorio.”
E andando un po’ più avanti:
Nelle “pene” previste nell’articolo 7, ci sono scritte le seguenti cose:
“Per le seguenti azioni si prevedono delle pene, previste al punto 1 e 2 come di doppia responsabilità dell’azienda e della persona fisica, e queste pene verranno applicate sia a chi commette effettivamente l’infrazione, sia all’azienda:
1 trattamento discriminatorio che infrange le norme previste da questa legge
2 un azione illegale riguardante le procedure di indagine o di udienza sul caso
3 infrazione di un ordine che prevenga queste discriminazioni
Anche solo leggendo fino a qui, si capisce abbastanza che la “Legge sull’Uguaglianza” approvata nel 1985, non rispondeva affatto alle richieste fatte dalle donne.
Avv. Reiko Atsumi
Trad. Diego Lasio